Descrizione
La novella introduce il comma 4-bis all’art. 8 della citata legge provinciale il quale ora recita:
4. In presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali e di comprovate esigenze di pubblico interesse il sindaco può concedere un'autorizzazione temporanea per l'apertura di esercizi di vicinato in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale, a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza e quelle igienico-sanitarie. L'apertura è autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, per il permanere dei motivi di particolare necessità e delle esigenze di pubblico interesse.
4-bis I periodi di tempo previsti dal comma 4 per l’autorizzazione temporanea e per la relativa proroga sono raddoppiati per gli esercizi commerciali che operano in località situate ad una altitudine superiore ai seicento metri sul livello del mare.
Con l’introduzione del comma 4-bis, al fine di garantire alle attività commerciali che operano in zone svantaggiate e periferiche uno strumento operativo flessibile, i comuni, in presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali e di comprovate esigenze di pubblico interesse, possono riconoscere un’autorizzazione temporanea per l'apertura di esercizi di vicinato in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale per periodi di durata maggiore. La legge entrerà in vigore il 21 marzo 2026.