Descrizione
Si ricorda alla popolazione che la pulizia dei camini o canne fumarie è obbligatoria su tutto il territorio comunale ed è disciplinata dalle norme previste dall’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m..
Le disposizioni in vigore prevedono l’obbligo di pulizia e manutenzione dei condotti (altrimenti detti canne fumarie, camini) a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso.
L’Amministratore di condominio, per quanto di competenza, il proprietario dell’abitazione o suo delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi titolo sono i soggetti tenuti al controllo e alla pulizia dell’impianto; possono provvedervi a mezzo ditta specializzata (spazzacamino) o anche direttamente e devono garantire la corretta pulizia, manutenzione e la perfetta funzionalità ed efficienza dei camini.
Sono inoltre tenuti alla compilazione e conservazione di apposito registro degli interventi eseguiti (n. 1 per ogni camino).