Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Procedura per l'accesso civico "generalizzato"

Titolo

Procedura per l'accesso civico "generalizzato"

Descrizione

L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

 La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:

-    i dati identificativi del richiedente;

-    i documenti ai quali si riferisce, o gli elementi necessari per la loro identificazione.

 La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente:

-    alle strutture comunali competenti a detenere i documenti oggetto della richiesta, individuabili consultando  l'apposito organigramma dei servizi comunali;

 dei servizi comunali;

-    al Servizio Segreteria/Protocollo il quale, se non direttamente competente, provvede a trasmettere la richiesta ai Servizi di merito competenti.

 La richiesta può essere presentata con le seguenti modalità:

-    tramite posta elettronica certificata comune@pec.comune.massimeno.tn.it;

-    tramite posta elettronica semplice c.massimeno@comuni.infotn.it;

-    tramite posta raccomandata;

-    tramite posta ordinaria;

-    tramite fax al n. 0465-512141;

-    consegna a mano.

 

Il responsabile del servizio comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali contro-interessati.

 Il rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi sostenuti e documentati dall'amministrazione.

 Il processo di accesso generalizzato si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

 Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

 In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei contro-interessati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei contro-interessati.

 

 

Data di inizio validità

29/03/2018
Data:

29/03/2018

Ultimo aggiornamento:

16/01/2024 11:03

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